Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come da ultimo modificato dalla presente legge, di seguito denominato «testo unico», realizzate nelle aree e negli immobili soggetti ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dal testo unico.